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Dernière modification: 13.07.2023
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5.5 Istruzione e formazione (Dir. CFSL 6512 Attrezzature di lavoro)

Art. 6 OPI Informazione e istruzione dei lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli provenienti da un'altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.

 

Art. 8 OPI Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari

Il datore di lavoro può affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavo-ratori adeguatamente formati al riguardo. Deve far sorvegliare ogni lavoratore che esegue da solo un lavoro pericoloso.


L'istruzione
comprende l'informazione e la formazione nel campo della sicurezza e della tutela della salute durante l'uso delle attrezzature di lavoro, per esempio, in ordine:

  • alle condizioni d'impiego delle attrezzature di lavoro;
  • alle situazioni anormali prevedibili sul lavoro;
  • ai rischi prevedibili sul lavoro;
  • ai controlli sui dispositivi di sicurezza da parte dei lavoratori;
  • all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Una istruzione approfondita è necessaria quando i lavoratori utilizzano una determinata attrezzatura di lavoro per la prima volta. L'istruzione deve basarsi sui manuali d'uso del fabbricante e deve essere ripetuta a intervalli di tempo regolari. Tale istruzione deve essere documentata. Nella documentazione deve figurare almeno il nome di chi è stato istruito, il nome dell'istruttore, la data e la materia dell'istruzione.
Occorre inoltre controllare sempre che la persona prevista per una determinata attività sia idonea ad eseguirla, sia in grado di lavorare in sicurezza con le attrezzature di lavoro e abbia capito l'istruzione.

Una formazione per l'uso delle attrezzature di lavoro è necessaria quando i lavori da effettuare costituiscono un pericolo (per es. la guida di carrelli elevatori, i lavori con motoseghe ecc.) e sempre nei casi in cui l'utilizzo delle attrezzature di lavoro è riservato a determinate persone.
Per la formazione di gruisti (gru a torre e autogru) valgono le disposizioni speciali dell'Ordinanza sulle gru del 27 settembre 1999 (SR 832.312.15) e la Direttiva CFSL 6510.

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