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Dernière modification: 12.07.2023
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Attestazione della formazione mediante certificato

Art. 11d cpv. 2 OPI

Il certificato che attesta la frequenza con esito positivo di un corso di Ordinanza sulla qualifica , viene considerato come dimostrazione di formazione sufficiente. Prima di rilasciare i certificati, gli organizzatori del corso devono verificare se è acquisita la formazione di base necessaria. Se quest’ultima non soddisfa i requisiti dell’Ordinanza sulla qualifica, non può essere rilasciato alcun certificato. In caso di rilascio, l’organo di esecuzione non riconosce la qualifica.

Anche il fatto di essere in possesso dell'attestato professionale federale in «specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS)» dimostra che la persona ha acquisito una formazione sufficiente.

 

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