back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Definizione di "passaggi"

Art. 19 OPI

Per passaggi si intendono le zone riservate alla circolazione di pedoni e veicoli all’interno dell’azienda, come strade aziendali, rampe, binari, corridoi, entrate e uscite, scale a gradini, passerelle. Le disposizioni riguardanti i passaggi hanno validità generale e sull'intera area aziendale. Sono applicabili anche laddove il personale si sofferma solo provvisoriamente (per es. in magazzino). In caso di pericolo, i lavoratori devono poter usare i passaggi come vie di evacuazione (più info).

Retourner au début