Separazione del traffico pedonale dal traffico veicoli
Art. 19 OPI
I passaggi per il traffico pedonale devono essere separati il più possibile dalle vie di circolazione per i veicoli, specialmente in corrispondenza di porte e portoni (più info).
Per le installazioni di binari valgono disposizioni speciali.
Il traffico di veicoli all’interno dell’azienda che non circolano su rotaia è soggetta alle stesse regole del codice della strada, mentre per i veicoli su rotaia vigono le prescrizioni di manovra interne all'azienda (più info).
In particolare, la circolazione di veicoli non ha diritto di precedenza nelle zone di traffico pedonale.