Trasporti al di sopra dei passaggi
Art. 19 OPI
Quando i trasporti sono effettuati al di sopra dei passaggi (per es. con gru, impianti di trasporto continui), occorre predisporre accorgimenti appropriati (per es. passerelle, dispositivi di guida del materiale trasportato) in modo da evitare la caduta del materiale trasportato e quindi il ferimento di persone.