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Larghezza delle rampe di carico

Art. 22 cpv. 2 OPI

La rampa di carico deve avere una larghezza tale da permettere alle persone di scansare i veicoli transitanti sulla rampa e la merce trasportata. La distanza di sicurezza deve essere di almeno 0,5 m; occorre garantirla anche laddove la larghezza della rampa è limitata dalla presenza di installazioni ausiliarie quali passerelle mobili di carico o piattaforme di sollevamento. Nella zona di transito dei veicoli sull'area della rampa è consentito deporre materiale solo a condizione che rimanga garantita la distanza di sicurezza su ambedue i lati del veicolo o della merce trasportata.

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