Valutazione del pericolo d'esplosione
Art. 29 OPI
La valutazione delle misure di protezione e prevenzione contro le esplosioni spetta agli organi di esecuzione per la sicurezza sul lavoro e alla polizia del fuoco (vedi complemento). A tale scopo possono avvalersi di vari supporti informativi, tra cui un opuscolo sulla protezione contro le esplosioni corredato da una serie di esempi (vedi complemento) per la classificazione in zone esplosive 0, 1 e 2 o 20, 21 e 22.