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Notifica d'infortunio e di malattia professionale

Art. 45 , 46 LAINF
Art. 53 OAINF

Notifica
Gli infortuni e le malattie professionali che comportano una cura medica, un'incapacità lavorativa o il decesso devono essere notificati senza indugio. I casi di decesso vanno notificati immediatamente per telefono (art. 45 LAINF).

L'assicurato o i suoi superstiti notificano il caso al datore di lavoro oppure, se questi non fosse raggiungibile, direttamente all'assicuratore.

Il datore di lavoro notifica gli infortuni all'assicuratore. Egli possiede i moduli necessari che contengono, oltre alla notifica d'infortunio, anche il certificato medico, il modulo per la farmacia ed il certificato d'infortunio. Il medico annota regolarmente nel certificato d'infortunio le date delle consultazioni ed eventualmente l'incapacità lavorativa. Per i casi bagattella esistono moduli più semplici senza certificato d'infortunio.

Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e che sono assicurate a titolo facoltativo o i loro congiunti sono tenuti a notificare gli infortuni all'assicuratore.

Notifica tardiva
In caso di ritardo ingiustificato della notifica dell'infortunio da parte dell'assicurato o dei suoi superstiti, l'assicuratore può ridurre le prestazioni. Può rifiutare tutte le prestazioni se, intenzionalmente, gli è stata fatta una notifica falsa (art. 46 cpv. 1 e 2 LAINF).

Il datore di lavoro può essere reso responsabile dall'assicuratore delle conseguenze pecuniarie che derivano dall'ingiustificato ritardo nel notificare l'infortunio (art. 46 cpv. 3 LAINF).

Complemento: Guida Suva all'assicurazione contro gli infortuni
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