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Rendita d'invalidità

Art. 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 LAINF
Art. 8 LPGA
Art. 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 OAINF

L'assicurato invalido almeno al 10% a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita d'invalidità (art. 18 LAINF). È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata (art. 8 LPGA).

In caso d'invalidità totale, la rendita d'invalidità ammonta all'80% del guadagno assicurato; se l'invalidità è solo parziale essa viene ridotta in proporzione (art. 20 cpv. 1 LAINF).

Se, oltre alla rendita d'invalidità dell'assicurazione contro gli infortuni, l'infortunato ha diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (AI) o dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), la somma delle due rendite non può superare il 90% del guadagno assicurato (art. 20 cpv. 2 LAINF).

Complemento: Guida Suva all'assicurazione contro gli infortuni
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