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Visite d'entrata per gli addetti ai lavori in aria compressa

Art. 72 cpv. 3 OPI

I lavoratori che svolgono attività in aria compressa, per es. lavori in cassoni ad aria compressa o in immersione subacquea, devono essere notificati immediatamente alla Suva (INSAI) ed è consentito impiegarli per i lavori previsti solo a condizione che siano stati sottoposti alla visita d'entrata e che il datore di lavoro abbia ricevuto dalla Suva la decisione sulla loro idoneità. Il datore di lavoro e il lavoratore ricevono in questo caso un certificato d'idoneità.

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