back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Compiti supplementari dei medici del lavoro

Art. 11e cpv. 2 OPI

I medici del lavoro sono in grado, insieme agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro, di valutare i pericoli per la sicurezza e la salute in azienda ; di fornire consulenza ai datori di lavoro e ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e salute sul posto di lavoro (diminuzione dei rischi ed eliminazione dei malfunzionamenti; acquisto di nuove attrezzature di lavoro; introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuove risorse, materiali e sostanze chimiche; scelta di installazioni di protezione e di DPI; formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli professionali; utilizzazione delle installazioni di protezione e requisiti della LL; organizzazione del primo soccorso, dell’assistenza medica in caso d’emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi. Una competenza fondamentale dei medici del lavoro è la visita medica, ovvero la visita d’entrata e quella di controllo, per valutare l’idoneità all’attività attuale o prevista. In ogni caso il medico del lavoro può effettuare delle visite profilattiche nell’ambito della medicina del lavoro anche su incarico della Suva, conformemente agli articoli 71 - 77 OPI. Un ulteriore ambito di competenza è rappresentato dal trattamento dei casi di emergenza e dalla riabilitazione (prime cure in casi di emergenza; trattamento di lesioni correlate alle attività aziendali con la collaborazione dei medici curanti; consulenza nell’ambito della riabilitazione medica e professionale e reintegrazione del lavoratore). La consulenza dei medici del lavoro concerne questioni regolate dalla Legge sul lavoro e dalle ordinanze ad essa attinenti, come problemi legati al lavoro a turni, alla tutela della maternità, a influssi climatici, alla qualità dell’aria in generale e all’illuminazione.

Retourner au début