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Dernière modification: 12.07.2023
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Tipi di recinzioni e parapetti

Art. 21 OPI

Le recinzioni possono essere costituite da muri, pareti, balaustre, elementi di costruzione a parete cieca o da griglie, ma anche da elementi di macchine e impianti, scaffalature, armadi per utensili e simili. I parapetti vanno costruiti in modo da impedire la caduta di persone e oggetti attraverso il parapetto. Nel settore dell'industria e dell'artigianato è sufficiente, di regola, un parapetto costituito da almeno un corrente superiore e un corrente intermedio.
La distanza del corrente intermedio dal corrimano e dal bordo superiore della fascia di arresto al piede deve essere al massimo 50 cm.
A livello del pavimento il parapetto deve essere completato da una fascia di arresto al piede alta almeno 10 cm quando esiste il pericolo di caduta di persone od oggetti in seguito a scivolamenti o rotolamenti (per es. parapetti all'aperto, al di sopra di postazioni di lavoro o lungo marciapiedi o vie di circolazione sottostanti).

La progettazione e la forma dei dispositivi anticaduta sui cantieri sono regolamentate dall'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), artt. 20-29 (vedi complemento: recinzioni temporaneo).

Nelle zone accessibili al pubblico i parapetti devono avere delle suddivisioni strette, ricorrendo, per esempio, a elementi verticali con spazi intermedi non superiori a 12 cm (vedi complemento: parapetti). In questo caso fa fede la norma SIA 358.


Complemento: Recinzioni e dispositivi anticaduta di carattere temporaneo
Complemento: Parapetti
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