back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
back to home
DE FR IT
Dernière modification: 12.07.2023
DE FR IT

Larghezza dei passaggi

Art. 19 OPI

La larghezza dei passaggi deve essere stabilita in funzione del numero delle persone che li usano contemporaneamente, del genere di veicoli in dotazione e della larghezza del materiale da trasportare. All'interno di edifici, i passaggi principali devono avere una larghezza non inferiore a 1,2 m mentre quelle secondarie, di regola, non inferiore a 0,8 m. Su ambedue i lati dei veicoli che circolano su rotaie deve esserci uno spazio di fuga di almeno 0,6 m e su ambedue i lati dei veicoli su strada uno di almeno 0,5 m.

Complemento: Larghezza dei passaggi
Retourner au début