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Controllo della portata e del carico

Art. 12 OPI

L'organo esecutivo controlla se è stata indicata chiaramente la portata nei punti richiesti e interviene nei casi di superamento del carico ammissibile. Non spetta però all'organo esecutivo controllare le basi di calcolo della portata. La responsabilità del corretto calcolo di edifici e altre costruzioni spetta al datore di lavoro ed eventualmente all'ingegnere, architetto o costruttore da lui incaricato. In caso di seri dubbi circa l'esattezza dei calcoli e dell'esecuzione dell'opera, l'organo esecutivo può richiedere una perizia tecnica (più info).

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