back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Coperture di aperture nel pavimento

Art. 12 OPI

Le coperture di aperture nel pavimento (per es. aperture di montaggio), che si trovano in zone di accesso o di passaggio, devono essere costruite per un carico uguale a quello calcolato per il pavimento circostante (vedi complemento).
Le aperture nel pavimento vanno rese sicure conformemente all’art. 24, 25 dell’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr).

Complemento: Carico
Retourner au début