Coperture di aperture nel pavimento
Art. 12 OPI
Le coperture di aperture nel pavimento (per es. aperture di montaggio), che si trovano in zone di accesso o di passaggio, devono essere costruite per un carico uguale a quello calcolato per il pavimento circostante (vedi complemento).
Le aperture nel pavimento vanno rese sicure conformemente all’art. 24, 25 dell’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr).