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Dernière modification: 12.07.2023
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Accesso ai tetti

Art. 17 OPI

L’accesso ai tetti è necessario quando l’azionamento o la manutenzione di attrezzature di lavoro (più info) o di altre costruzioni avviene dal tetto stesso (per es. locali macchine degli ascensori, installazioni di ventilazione, impianti d'irrigazione, condotte d'energia, aste delle bandiere, antenne, camini, ma anche piani trasparenti). L'accesso deve essere concepito come via di circolazione (più info) se viene percorso regolarmente (per es. una volta al mese) o se bisogna trasportare del materiale ingombrante o pesante. Solo in caso contrario è consentito fare eccezionalmente ricorso a scale fisse a pioli (più info) (vedi complemento: accesso a camini).

Complemento: Accesso a camini
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