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Dernière modification: 12.07.2023
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Obiettivo della sicurezza di "vie di evacuazione"

Art. 20 OPI
Art. 8 , 10 OLL 4

I posti di lavoro, i locali e le aree aziendali devono, in caso di pericolo, poter essere abbandonati con rapidità e sicurezza in qualsiasi momento.
Le porte d’accesso a vie d’evacuazione devono sempre essere segnalate come tali; devono poter essere aperte rapidamente, nella direzione d’uscita, senza ricorrere a strumenti ausiliari e in modo sicuro.

Complemento: Vie di evacuazione e uscite di sicurezza
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