Porte e portoni in corrispondenza di vie di evacuazione
Art. 20 cpv. 2 OPI
Art. 10 OLL 4
Oltre alle disposizioni vigenti per tutte le porte e i portoni (più info), occorre garantire che:
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essere riconosciute come tali
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essere aperte rapidamente nella direzione d’uscita, senza ricorrere a mezzi ausiliari e
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essere utilizzate in modo sicuro
La larghezza e l’altezza delle uscite sia sufficiente affinché la via di evacuazione possa adempiere interamente alla sua funzione. Per ridurre il pericolo di urtare la porta con la testa, per motivi ergonomici (antropometria) la sua altezza in luce deve essere almeno pari a 2,0 m (più info).
Le porte dotate di pannelli di vetro possono migliorare la sicurezza in quanto facilitano la vista sui passaggi. Si dovranno però usare vetri di sicurezza.
Se è necessario munire di chiusure le porte delle vie di evacuazione, sono particolarmente adatte le seguenti costruzioni:
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serrature apribili dall’interno con un pulsante e dall’esterno solo con una chiave, ma che non possono essere chiuse
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chiavistelli meccanici locali che possono essere sbloccati in qualsiasi momento senza chiave, ad es. exit-control
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serratura di sicurezza
Le porte possono essere dotate di un sistema di sorveglianza (solo annuncio allarme).
Può essere eccezionalmente consentito che le porte a battenti dei locali a superficie ridotta (non più di 50 m²), nei quali si soffermano contemperaneo non piu che 20 persone e non esiste un pericolo particolare (per es. piccoli uffici, piccoli ripostigli e depositi, piccoli spogliatoi), si aprano in direzione opposta al senso dell’esodo.
Per quanto possibile la larghezza netta dell'apertura delle porte d'evacuazione dovrebbe essere non inferiore:
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a 90 cm per le porte a un battente su normali vie di evacuazione
- a 65 cm per battente per le porte a due battenti
Possono essere necessarie larghezze maggiori, ad esempio per i locali che ospitano più di 100 persone. A questo proposito, occorre tener presenti le prescrizioni svizzere di protezione antincendio (vedi complemento: AICAA).
Informazioni ulteriori: Vedi indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro appendice all'articolo 10 OLL4