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4 Introduzione delle attrezzature di lavoro (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro)

Art. 24 OPI Principio

1 Nelle aziende ai sensi nella presente ordinanza è consentito introdurre solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori.

2 Per soddisfare l'esigenza di cui al capoverso 1 occorre segnatamente che il datore di lavoro impieghi attrezzature di lavoro conformi alle relative disposizioni per la messa in circolazione.

3 Le attrezzature di lavoro per le quali non esistono disposizioni per la messa in cir-colazione devono per lo meno soddisfare alle esigenze degli articoli 25-32 e 34 capoverso 2. Lo stesso vale per le attrezzature di lavoro che sono state impiegate per la prima volta prima del 31 dicembre 1996.

Prima dell'impiego di attrezzature di lavoro il datore di lavoro deve assicurarsi che siano disponibili i seguenti manuali e dichiarazioni:

  • manuali (manuali per l'esercizio, l'uso e la manutenzione). Essi devono essere redatti, a seconda della richiesta dell'azienda, in italiano, francese o tedesco.
  • per le macchine (singole macchine o per un insieme di macchine  [impianto), acquistate dopo il 1° gennaio 1997: una dichiarazione di conformità (cfr. articolo 2 capoverso I lettera b OMacch in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso I lettera c della Direttiva macchine (DM).
  • per le macchine incompleto un manuale di installazione e una dichiarazione di incorporazione  (cfr. articolo 2 capoverso I lettera b OMacch in combinato disposto con l'articolo 13 capoverso I lettera b et c della DM.
  • per i DPI un opuscolo informativo (cfr. articolo 13 capoverso 2 OSPro* in combinato disposto con l'allegato II numero 1.4 della Direttiva DPI**).
  • per gli apparecchi a gas:
    • in caso di apparecchi: un manuale per l'installatore e un manuale d'uso e manutenzione
    • in caso di dispositivi: manuali per l'incorporazione, la regolazione, l'uso e la manutenzione
    (Cfr. articolo 13 capoverso 1 OSPro*** in combinato disposto con l'allegato I numeri 1.2 e 1.3 della Direttiva CE di apparecchi a gas****).

Per le macchine costruite in materia dalla ditta stessa il datore di lavoro deve provvedere affinché siano conformi alle disposizioni dell'OMacch. Egli deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute indicati nell'allegato I della Direttiva macchine, attesttarlo con una dichiarazione di conformità e fornire la documentazione tecnica e la valutazione dei rischi (articolo 2 capoverso I lettrea b e capoverseo 2 OMacch).

Per le macchine la cui unica fonte di energia deriva dall'applicazione diretta della forza umana (eccezioni: macchine per il  sollevamento di carichi e macchine l cui fonte di energia [ad. es. accumulatore a molla, accumulatore idraulico o pneumatico] viene immagazzinata dalla forza umana) e per le attrezzature di lavoro per le quali non esistono requisiti essenziali di sicurezza e di salute occore provare che erano conformi allo stato della tecnica e della scienza (cfr. art. 5 cpv. 4 LSPro). Anche per queste attrezzature di lvoro l'esercizio e la manutenzione devono basari sui relativi manuali.

Per le attrezzature di lavoro per le quali non esistono disposizioni per la messa in circolazione (ad. es. macchine usate) e per quelle che sono state impiegate per la prima volta prima del 31 dicembre 1996, occorre provare se erano conformi allo stato della tecnica in vigore al momento della prima messa in circolazione e se rispettavano per lo meno i requisiti di cui agli art. 25 - 32 e l'art. 34 cpv. 2 dell'OPI. Anche per queste attrezzature di lavoro l'esercizio e la manutenzione devono basarsi sui relativi manuali.

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* sostituito il 21 Aprile 2018 dall'articolo 2 let. b dell'Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui DPI, ODPI, RS 930.115)
** sostituito il 21 Aprile 2018 dall'Allegato II, cifra 1.4 del Regolamento (UE) 2016/425 
*** sostituito il 21 Aprile 2018 dall'articolo 2 capoverso 1 let. b dell'Ordinanza sulla sicurezza degli apparecchi a gas (Ordinanza sugli apparecchi a gas, OAppG, RS 930.116)
**** sostituito il 21 Aprile 2018 dall'Allegato I, cifra 1.5-1.7 dell Regolamento (UE) 2016/426

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