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Dernière modification: 13.07.2023
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5.3 Controllo delle attrezzature di lavoro impiegate in luoghi diversi (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro)

Art. 32a OPI Utilizzazione delle attrezzature di lavoro

3 Dopo ogni montaggio occorre controllare che le attrezzature di lavoro impiegabili in luoghi diversi siano state montate correttamente, funzionino perfettamente e pos-sano essere utilizzate nelle condizioni d'uso previste. Il controllo deve essere documentato.


Per attrezzature di lavoro utilizzabili su luoghi diversi e da controllare dopo ogni montaggio si intendono, per esempio, ponteggi da lavoro, ponteggi mobili, ascensori di cantiere per il trasporto di persone e materiale, nonché montacarichi.

Le indicazioni necessarie per il controllo sono contenute nelle istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante per le rispettive attrezzature di lavoro.

Il controllo è da documentare, per esempio, registrandolo nel libretto d'esercizio.

In questo senso non sono da controllare le attrezzature di lavoro che non devono essere montate nel nuovo luogo di utilizzazione, ad esempio le macchine scavatrici e sterratrici e i carrelli elevatori.

Per il controllo di gru a torre e autogru valgono le disposizioni speciali dell'Ordinanza sulle gru del 27 settembre 1999 (SR 832.312.15) e la Direttiva CFSL 6511.

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