7 Accessibilità e posti di lavoro (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro)
Art. 27 OPI Accessibilità
Le attrezzature di lavoro devono essere accessibili senza pericolo per l'esercizio normale, l'esercizio particolare (art. 43) e la manutenzione; altrimenti, devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all'ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL3), e segnatamente per quanto concerne l'ergonomia.
Art. 23 OLL3 Esigenze generali
I posti di lavoro, gli apparecchi e i mezzi ausiliari vanno concepiti ed installati secondo i principi ergonomici. Il datore di lavoro e i lavoratori provvedono ad un loro corretto impiego.
Art. 24 OLL3 Esigenze particolari
1 Nei posti di lavoro dev'essere assicurato spazio libero sufficiente affinché non sia ostacolata la possibilità di movimento dei lavoratori nell'esercizio della loro attività.
2 I posti di lavoro permanenti devono essere sistemati in modo che il lavoro possa essere svolto in una posizione del corpo naturale. Le sedie devono essere comode e adatte al lavoro da effettuare e al lavoratore; all'occorrenza vanno forniti braccioli e poggiapiedi.
3 I posti di lavoro devono essere possibilmente apprestati in modo da consentire di lavorare seduti oppure alternativamente seduti e in piedi. Se il lavoro può essere svolto solamente in piedi vanno messi a disposizione posti a sedere utilizzabili saltuariamente.
4 I posti di lavoro vanno strutturati, mediante provvedimenti appropriati quali pareti protettive o isolamento in locali separati, in modo da proteggere i lavoratori da effetti nocivi alla salute provocati da impianti d'esercizio o depositi vicini.
5 I posti di lavoro permanenti vanno istituiti in locali con vista sull'esterno. I locali senza finestre esterne possono essere adibiti a posti di lavoro soltanto qualora mediante particolari provvedimenti edilizi ed organizzativi sia assicurato, nell'insieme, l'adempimento delle esigenze di igiene.
I requisiti di accessibilità delle attrezzature di lavoro si riferiscono ai seguenti lavori e alle connesse attività:
- utilizzo nelle condizioni d'uso previste in esercizio normale;
- configurazione/riconfigurazione, preparazione/registrazione, teach-in, individuazione/eliminazione di guasti, pulizia in esercizio particolare;
- ispezione, servizio, riparazione durante la manutenzione.
- L'esecuzione a regola d'arte di questi lavori non deve essere la causa di posture forzate o di sollecitazioni fisiche eccessive.
I luoghi delle attrezzature di lavoro (ubicazione e accessi), in cui gli operatori devono muoversi o sostare per lavorare, devono essere concepiti e costruiti in modo da evitare il più possibile il rischio di scivolare, inciampare o cadere. La caduta di persone deve essere evitata con la posa di parapetti o di reti di sicurezza. Dove ciò non è possibile, le persone devono assicurarsi con un'imbracatura di sicurezza.