back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
back to home
DE FR IT
DE FR IT

8.5 Protezione da rischi dovuti ad un'illuminazione non appropriata

Art. 35 OPI Illuminazione

1 I posti di lavoro, i locali e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano garantite. 

2 Se la sicurezza lo esige, dev'essere disponibile un impianto d'illuminazione d'emergenza, indipendente dalla rete.


I requisiti concernenti l'illuminazione dei luoghi di lavoro e di intervento su e nelle attrezzature di lavoro risultano soddisfatti quando:

  • nei luoghi in cui l'illuminazione naturale è insufficiente essa viene completata con una artificiale
  • è stata predisposta un'illuminazione d'emergenza nei luoghi in cui le attività rilevanti dal punto di vista della sicurezza devono essere eseguite anche in caso di improvvisa interruzione dell'illuminazione normale
  • la zona di lavoro è illuminata senza creare abbagliamenti
  • vengono evitati eccessivi contrasti di luminosità
  • lo spettro cromatico dell'illuminazione è adattato all'attività visiva (per es. individuazione sicura del colore dei fili della corrente elettrica)
  • vengono evitati effetti fastidiosi dovuti allo sfarfallamento o all'azione stroboscopica
Retourner au début