back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
back to home
DE FR IT
DE FR IT

8.6 Protezione da rischi dovuti al rumore e alle vibrazioni

Art. 34 OPI Rumore e vibrazioni

Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I procedimenti di lavoro e di produzione devono essere concepiti e svolti in modo che il rumore o le vibrazioni non mettano in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

Art. 5 OPI Dispositivi di protezione individuale

Sei rischi d'infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come elmetti, retine per i capelli, occhiali, schermi, respiratori, auricolari, calzature, guanti, indumenti,dispositivi di protezione contro le cadute e l'affogamento, mezzi protettivi cutanei, come anche, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché essi siano sempre in perfetto stato e pronti all'uso.

 

Misure tecniche atte a soddisfare i requisiti relativi alla protezione dai rischi dovuti al rumore durante l'utilizzo di attrezzature di lavoro sono ad esempio:

  • misure d'acustica architettonica;
  • trattamenti acustici ambientali;
  • fonoincapsulamento atto a ridurre il rumore trasmesso per via aerea;
  • isolazione antivibrante atta a ridurre il suono trasmesso per via strutturale;
  • separare le zone di lavoro rumorose da quelle non rumorose.

Nel caso in cui non sia possibile prendere misure tecniche, si devono adottare misure organizzative atte a ridurre al minimo i rischi legati ad emissioni di rumore.

Misure organizzative sono ad esempio:

  • limitare la durata d'esposizione eseguendo separatamente i lavori rumorosi e quelli silenziosi;
  • usare i protettori auricolari.
  • Se vengono adottate misure organizzative, le attrezzature di lavoro o il posto di lavoro devono essere dotati di segnali di sicurezza e segnali ausiliari. I segnali d'obbligo attirano l'attenzione sull'obbligo di usare i DPI e sul modo sicuro di lavorare, i segnali d'avvertimento sui rischi residui e i segnali di divieto sulle manovre vietate.

Misure tecniche atte a soddisfare i requisiti relativi alla protezione dai rischi dovuti alle vibrazioni durante l'utilizzo di attrezzature di lavoro sono ad esempio:

  • neutralizzare le fonti di vibrazione separandole dagli elementi dell'edificio;
  • aumentare la massa effettiva;
  • equipaggiare i veicoli con sedili speciali;
  • disaccoppiare le impugnature e i punti d'appoggio.

Nel caso in cui non sia possibile prendere misure tecniche, si devono adottare misure organizzative atte a ridurre al minimo i rischi legati a vibrazioni.

Misure organizzative sono ad esempio:

  • limitare la durata d'uso;
  • prevedere pause di lavoro per riscaldarsi le mani;
  • ripartire il lavoro fra più persone.
Retourner au début