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Dernière modification: 13.07.2023
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3. Applicazione (Dir. CSFL 6508 Appello MSSL)

 
Obbligo di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro secondo il punto 2
3.1

Il datore di lavoro, nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l’allegato 1 e occupa dieci o più collaboratori, dimostra di aver attuato le misure richieste. A tal fine definisce le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L’organizzazione deve essere documentata.

3.2

Il datore di lavoro, nella cui azienda esistono pericoli particolari secondo l’allegato 1 e occupa meno di dieci collaboratori, dimostra con mezzi semplici di aver attuato le misure richieste.

 

 
Ricorso facoltativo agli specialisti della sicurezza sul lavoro

3.3

Il datore di lavoro, nella cui azienda non esistono pericoli particolari secondo l’allegato 1 e occupa cinquanta o più collaboratori, definisce in maniera opportuna le competenze e i processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute. L’organizzazione deve essere documentata.

3.4

Il datore di lavoro, nella cui azienda non esistono pericoli particolari secondo l’allegato 1 e occupa meno di cinquanta collaboratori, è tenuto a soddisfare gli obblighi generali di cui agli articoli 3 – 10 OPI.

 

Dall’ allegato 1 «Pericoli particolari»

Aziende:

  • con condizioni particolari sui luoghi di lavoro
  • con pericoli di incendio ed esplosione
  • esposte ad agenti chimici e biologici
  • esposte ad agenti fisici

Determinante per l’obbligo di ricorrere agli specialisti del lavoro è la lista dei pericoli particolari di cui all’allegato 1.
Le aziende con un tasso di premio netto di assicurazione contro gli infortuni professionali dello 0.5% o più della somma salariale presentano di norma pericoli particolari.


 

Dimensioni dell’azienda Numero collaboratori

Ricorso agli specialisti della sicurezza sul lavoro

Sistema di sicurezza e organizzazione Opportuna definizione delle competenze e dei processi concernenti la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute

Azienda con pericoli particolari secondo l’allegato 1

3.1

10 e più

Prova del ricorso agli specialisti o delle misure adottate 1)

Documentazione dell’organizzazione

3.2

Meno di 10

Prova del ricorso agli specialisti o delle misure adottate mediante mezzi semplici 1)

 

Azienda senza pericoli particolari secondo l’allegato 1

3.3

50 e più

Ricorso facoltativo

Documentazione dell’organizzazione

3.4

Meno di 50

Ricorso facoltativo

 

1) Definizione di «prova» o di «prova mediante mezzi semplici» cfr. allegato 4 «Definizioni e spiegazioni» 

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