Allegato 4 Definizioni e spiegazioni
Prevenzione sistematica
La prevenzione sistematica va oltre l’eliminazione di una carenza individuata (ad es. un parapetto mancante) e ha per obiettivo di impedire nel tempo il ripetersi o l’insorgere di carenze simili in tutta l’azienda. In generale si tratta dunque di una combinazione di misure tecniche, organizzative e personali (ad es. fornitura di attrezzature di lavoro, controlli regolari dei posti di lavoro, istruzioni e coinvolgimento dei collaboratori ecc.) adottate sulla base di un’individuazione dei pericoli. Le misure di prevenzione sistematica sono il presupposto indispensabile per lo sviluppo costante della cultura della prevenzione all’interno dell’azienda.
Pericolo
Un pericolo è una potenziale fonte di danno.
Rischio
Il rischio deriva dalla combinazione tra la frequenza o la probabilità di accadimento di un evento indesiderato e la gravità del danno che questo provoca.
Pericoli particolari
I pericoli particolari sono pericoli che possono essere individuati e valutati con certezza soltanto mediante conoscenze specifiche o appositi strumenti di analisi. I pericoli particolari sono elencati nell’allegato 1.
Conoscenze specifiche necessarie
Un’azienda dispone delle conoscenze specifiche necessarie quando è in grado di individuare sistematicamente i pericoli al suo interno nonché di stabilire
e attuare le misure richieste per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Regole riconosciute della tecnica
Per «regole riconosciute della tecnica» si intendono tutte le disposizioni tecniche, organizzative e comportamentali documentate e dimostrate nella pratica che si basano su un approccio orientato al rischio. Tali regole possono essere contenute, ad esempio, in direttive, norme, opuscoli, liste di controllo, schede di dati di sicurezza o istruzioni per l’uso.
Individuazione dei pericoli
L’individuazione dei pericoli consiste nel rilevare i pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sulla base delle attività svolte sul posto di lavoro nonché delle attrezzature, delle sostanze e dei materiali utilizzati.
L’individuazione dei pericoli può essere eseguita con strumenti quali documentazione delle soluzioni interaziendali MSSL, pubblicazioni, tabelle dei pericoli, liste di controllo ecc. Costituisce la base della prevenzione sistematica.
Valutazione dei rischi
Procedura basata su un metodo riconosciuto di valutazione dei rischi cui sono soggetti attività, attrezzature, sostanze e materiali di lavoro. La valutazione dei rischi va effettuata almeno nei seguenti casi:
– pericoli particolari per i quali non esistono o esistono soltanto in parte regole riconosciute della tecnica;
– modifiche sostanziali per le quali non esistono o esistono soltanto in parte regole riconosciute della tecnica;
– attrezzature di lavoro utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante o in modo non conforme alla destinazione d’uso;
– in relazione a lavori pericolosi e gravosi durante la gravidanza e la maternità ai sensi dell’Ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52).
Prova
La prova del ricorso o dell’adozione delle misure richieste secondo il capitolo 3.1 è apportata:
– con l’applicazione di soluzioni individuali, settoriali, per gruppi di aziende o modello;
– con il ricorso concreto a specialisti della sicurezza sul lavoro, se l’azienda non dispone delle conoscenze specifiche necessarie;
– con l’esistenza di misure tecniche, organizzative e personali (ad es. barriere, regole di sicurezza, dispositivi di protezione individuale ecc.);
– nel momento in cui l’azienda dimostra come i requisiti di legge in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute vengono sistematicamente applicati nei suoi processi.
La prova con mezzi semplici di cui al capitolo 3.2 della presente direttiva serve a ridurre l’onere della documentazione per le aziende molto piccole (aziende con meno di 10 collaboratori). Le aziende devono dimostrare in maniera plausibile di avere adottato misure concrete (ad es. sulla base di foto, giustificativi aggiornati quali contratti di manutenzione, verbali, materiale didattico, fatture, inventario dei pericoli e liste di controllo compilate).
Soluzione settoriale
Una soluzione settoriale mette a disposizione delle aziende (in particolare aziende piccole e medie) strumenti per elaborare un sistema di sicurezza MSSL, garantisce il ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro, offre formazioni e altri servizi (cfr. anche cap. 5 della direttiva).
Soluzione per gruppi di aziende
Le soluzioni per gruppi di aziende sono adatte soprattutto alle aziende che hanno sedi in diverse località e svolgono attività di vario tipo. Una soluzione per gruppi di aziende elabora un sistema di sicurezza MSSL per le aziende aderenti e garantisce il ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro. La soluzione include corsi e altri servizi in diverse sedi.
Soluzione modello
Una soluzione modello (società di consulenza) mette a disposizione delle aziende strumenti per elaborare un sistema di sicurezza MSSL, garantisce il ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro, offre formazioni e altri servizi. La soluzione modello è adatta, ad esempio, per aziende che non possono aderire a una soluzione settoriale o per gruppi di aziende.
Soluzione individuale
Le aziende elaborano un sistema di sicurezza MSSL individuale che presuppone il ricorso a specialisti interni e/o esterni della sicurezza sul lavoro.
Numero di collaboratori
Si tiene conto del numero di collaboratori (incl. i lavoratori temporanei) in tutta l’azienda.