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pour la sécurité au travail CFST
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Premessa: Osservazione generale (Dir. CSFL 6508 Appello MSSL)

Le disposizioni dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) si applicano in linea di principio a tutte le aziende che assumono lavoratori in Svizzera. Lo stesso vale per le disposizioni concernenti il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro. Le aziende sono tenute a ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro laddove è necessario per garantire la protezione della salute dei lavoratori e per tutelare la loro sicurezza. La presente direttiva della CFSL concretizza l’obbligo dei datori di lavoro di ricorrere agli specialisti della sicurezza sul lavoro e in tal senso non modifica il campo di applicazione dell’OPI.

Nel quadro degli obblighi generali (art. 3 – 10 OPI e art 3 – 9 OLL 3), tutti i datori di lavoro individuano nella loro azienda i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori e intraprendono le misure di protezione e le disposizioni necessarie secondo le regole riconosciute della tecnica.

Il datore di lavoro è tenuto a riesaminare regolarmente le misure e i dispositivi di protezione in uso, in particolare in caso di modifiche aziendali.

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