Costruzione dei posti di lavoro all'interno dell’attrezzatura di lavoro
Art. 27 OPI
Direttiva CFSL “Attrezzature di lavoro”, n. 6512 (punto 7)
I posti di lavoro devono essere concepiti in modo tale che il lavoratore possa svolgere senza pericolo la sua attività. In particolare bisogna far sì che:
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i lavori in posizione sopraelevata possano essere eseguiti da pedane sicure
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gli organi di comando da azionare in modo frequente (per es. ogni giorno), le installazioni da controllare o da sottoporre a manutenzione siano raggiungibili o controllabili a vista con comodità e senza sforzi
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i punti pericolosi nella zona del posto di lavoro (per es. elementi in movimento, linee elettriche, elementi freddi e caldi, spigoli vivi, angoli) siano coperti o adeguatamente protetti
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le emissioni pericolose (es. sostanze solide, liquidi, gas, polveri, radiazioni, vibrazioni) non colpiscano persone prive di protezioni
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i posti di lavoro siano ben illuminati