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Dernière modification: 12.07.2023
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Verifica di attrezzature di lavoro montabili impiegate in luoghi diversi

Art. 32a cpv. 3 OPI
Direttiva CFSL 6512 „Attrezzature di lavoro“, punto 5.3

Il datore di lavoro deve provvedere affinché le attrezzature di lavoro (più info), la cui sicurezza dipende dalle condizioni di montaggio, siano sottoposte a verifica dopo il montaggio o prima della messa in servizio, così come dopo lo smontaggio e dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in un nuovo luogo. La verifica, eseguita solo da personale (329B.3) abilitato e qualificato, mira ad accertare se il montaggio è avvenuto correttamente e se le attrezzature di lavoro sono sicure.

La verifica deve essere svolta secondo le disposizioni del fabbricante. La documentazione relativa alla verifica deve essere chiara e comprensibile, ossia deve riportare chiaramente chi ha verificato cosa e quando. Ai fini della verifica e della documentazione si possono anche utilizzare le liste di controllo (vedi complemento).

Esempi di attrezzature di lavoro montabili che possono essere impiegate in luoghi diversi:

  • ponteggi mobili su ruote
  • ponteggi
  • montacarichi per il trasporto di merci e persone
  • ascensori per copritetto 

Per il controllo di gru a torre e autogrù valgono le disposizioni speciali dell’Ordinanza sulle gru (vedi complemento).
Per il controllo di ponteggi valgono le disposizioni speciali dell’Ordinanza sui lavori di costruzione (vedi complemento).

Complemento: Documentazione del controllo
Complemento: Disposizioni speciali concernenti di ponteggi, di gru a torre e autogru
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