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Dernière modification: 13.07.2023
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Compito dell'organo esecutivo in caso di intervento immediato

Art. 62 cpv. 2 OPI

In casi urgenti di pericolo imminente (più info) non è permesso rinviare l'esecuzione delle necessarie misure. L'organo esecutivo deve perciò rilasciare direttamente una decisione senza un previo avvertimento. In una simile decisione bisogna ricordare la soppressione dell'effetto sospensivo di cui normalmente è dotato un eventuale rimedio giuridico.

Se a causa del particolare tipo di pericolo devono essere adottati provvedimenti precauzionali (più info), questi ultimi possono essere ordinati immediatamente dalle autorità cantonali competenti.

I dettagli formali riguardanti il modo di procedere quando si deve intervenire immediatamente sono sintetizzati in una pubblicazione separata (vedi complemento).

Complemento: Procedura d'esecuzione
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