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Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio

Art. 6 cpv. 2 LAINF
Art. 9 OAINF

Le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono coperte dall'assicurazione a meno che non siano attribuibili a un deterioramento o a una malattia: fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti, lesioni del timpano (art. 9 cpv. 2 OAINF).

Le lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio insorgono nell'ambito degli infortuni professionali (più info) e degli infortuni non professionali (più info).

Complemento: Guida Suva all'assicurazione contro gli infortuni
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