back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Danni materiali

Art. 12 LAINF

Sono rimborsate le spese per la riparazione o la sostituzione di mezzi ausiliari che già prima dell'infortunio sostituivano una parte del corpo o una sua funzione (per es. protesi). Gli occhiali, gli apparecchi acustici e le protesi dentarie vengono sostituiti solo se esiste un danno fisico che necessita di cure. Gli altri danni materiali non sono assicurati a meno che non siano conseguenza di una cura medica (per es. taglio dei pantaloni in caso di fratture ossee).

Ergänzung: Wegleitung der Suva durch die Unfallversicherung
Retourner au début