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Ubicazione e requisiti edilizi degli edifici e dei locali destinati alla lavorazione o all'immagazzinamento di materiale esplosivo

Art. 36 OPI

Gli edifici e i locali della parte d'impresa pericolosa devono avere un'adeguata distanza dalle parti d'impresa non pericolose e dagli edifici in cui si soffermano le persone, nonché dalle vie di circolazione pubbliche. Le distanze devono essere stabilite caso per caso dai competenti organi esecutivi a seconda delle condizioni topografiche, del genere e della quantità del materiale esplosivo, nonché delle eventuali costruzioni di protezione.

Le costruzioni devono essere in materiale ininfiammabile o difficilmente infiammabile. Vanno scelti tipi di costruzione che si sono dimostrati validi nel settore dei materiali esplosivi, come:

  • costruzione massiccia
  • costruzione leggera
  • costruzione a sfoghi d'esplosione
    In ogni caso bisogna scegliere il tipo di costruzione che garantisca la massima sicurezza.

Per quanto possibile, gli edifici vanno costruitire a piano unico. In caso di edifici a più piani, le conseguenze di un’esplosione non devono danneggiare gli altri piani.

Tutti i locali di lavoro devono disporre di uscite normali e di sicurezza sicure. Il loro numero va stabilito caso per caso e deve essere adattato al numero delle persone che occupa i locali. Per quanto possibile le uscite di sicurezza devono condurre direttamente all'aperto e devono essere contrassegnate.

Le pareti e i soffitti devono avere superfici lisce e facili da pulire.

Gli edifici vanno equipaggiati con impianti parafulmine conformemente alle norme dei parafulmini per edifici (vedi complemento).

Complemento: Raccomandazioni per impianti di protezione contro i fulmini
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