Obiettivo fondamentale della sicurezza "illuminazione"
Art. 35 OPI
- Tutti i locali, i posti di lavoro e i passaggi all’interno e all’esterno degli edifici devono essere provvisti di illuminazione naturale o artificiale sufficiente per l’uso a cui sono destinati (vedi anche art. 15 cpv. 1 OLL 3).
- L’illuminazione deve essere sufficiente a garantire la sicurezza dei lavoratori in ogni momento, ovvero anche in caso di uso sporadico e di emergenza
- L’illuminazione deve essere adattata all’uso a cui è destinata. Non deve causare stanchezza precoce durante il lavoro garantendo così la concentrazione e il rendimento nonché la sicurezza
- L’illuminazione deve corrispondere il più possibile alla luce diurna (vedi anche art. 15 cpv. 2 e 3 OLL 3).