Valori limite dei rumori pericolosi per l'udito
Art. 34 OPI
L'art. 34 OPI impone di tutelare i lavoratori dai rumori e dalle vibrazioni. Questo requisito va soddisfatto nella sistemazione di edifici, nella concezione di attrezzature, nella scelta di procedimenti di lavoro o produzione.
I valori limite per il rumore nei luoghi di lavoro sono definiti nella pubblicazione "Grenzwerte am Arbeitsplatz" (in tedesco o frances). In quest pubblicazione si distingue tra suoni udibili con frequenze da 20 Hz a 20 kHz, ultrasuoni (frequenze tra 20 kHz e 100 kHz) e infrasuoni. Il suono udibile è suddisviso in rumore continuo e rumore impulsivo.
Informazioni per la misurazione dei rumori (più info)