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Valori limite dei rumori pericolosi per l'udito

Art. 34 OPI

L'art. 34 OPI impone di tutelare i lavoratori dai rumori e dalle vibrazioni. Questo requisito va soddisfatto nella sistemazione di edifici, nella concezione di attrezzature, nella scelta di procedimenti di lavoro o produzione.

I valori limite per il rumore nei luoghi di lavoro sono definiti nella pubblicazione "Grenzwerte am Arbeitsplatz" (in tedesco o frances). In quest pubblicazione si distingue tra suoni udibili con frequenze da 20 Hz a 20 kHz, ultrasuoni (frequenze tra 20 kHz e 100 kHz) e infrasuoni. Il suono udibile è suddisviso in rumore continuo e rumore impulsivo.

Informazioni per la misurazione dei rumori (più info)

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