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Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Art. 5 OPI

Art. 82 cpv. 1 LAINF, art. 5 OPI e l’art. 27 cpv. 1 OLL 3 obbligano il datore di lavoro a mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuale DPI ovunque esistano pericoli concreti che non possono essere eliminati con misure tecniche o organizzative. Mettere a disposizione significa: “consegna e pagamento dei DPI da parte del datore di lavoro” (più info e vedi complemento).

I DPI (dispositivi di protezione individuale) ragionevolmente esigibili sono quelli che, secondo l'esperienza generale, si rivelano adeguati e appropriati nonché indispensabili per una determinata attività. Il criterio dell'esigibilità non dipende quindi dalla valutazione personale del singolo. Chi, ad esempio per motivi di salute, non può far uso di un determinato DPI non è idoneo a svolgere la relativa attività professionale. Per contro il datore di lavoro non deve, al fine di debellare un pericolo, aggirare le possibili misure tecniche richiedendo a priori l'uso dei dispositivi di protezione individuali.

Nel caso sia necessario l'uso simultaneo di più dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro deve assicurarsi che questi siano coordinati tra loro e che la loro efficacia non venga compromessa.

Complemento: Messa a disposizione gratuita di dispositivi di protezione individuale (DPI)
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