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Reperimento dei dati di base da parte della CFSL

Art. 56 OPI

Secondo l'art. 79 capoverso 1 della LAINF, il Consiglio federale deve provvedere affinché vengano tenute statistiche uniformi che devono, fra l'altro, servire alla CFSL nei suoi sforzi volti a prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Nell'art. 105 dell'OAINF sono definite le disposizioni d'esecuzione fondamentali circa l'allestimento di statistiche uniformi. Il Dipartimento federale dell'interno ha emanato a questo scopo un'ordinanza (vedi complemento).

Complément: Statistiques
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