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Deposito di carichi isolati e di materiale alla rinfusa

Art. 41 OPI

La portata ammissibile di pavimenti, scaffalature, ecc. non deve essere superata (più info).

I passaggi vanno tenuti liberi. Le superfici d’appoggio devono essere contrassegnate sul pavimento in modo visibile e duraturo.

Oltre alle disposizioni fondamentali (vedi complemento) ne esistono altre specifiche (vedi complemento) concernenti il deposito di merci, contenute in diverse prescrizioni e norme.

Ergänzung: Grundsätzliche Bestimmungen über das Lagern
Ergänzung: Besondere Bestimmungen über das Lagern
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