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Dernière modification: 12.07.2023
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Definizione di abbigliamento da lavoro e DPI (dispositivi di protezione individuale)

Art. 5 e 38 OPI
Art. 27 e 28 OLL 3

  • Per abbigliamento da lavoro in senso proprio s’intendono indumenti che non offrono nessuna protezione specifica e che vengono indossati per non sporcare l’abbigliamento civile e/o per garantire un’immagine uniforme all’interno dell’azienda (per es. con il logo della ditta). Questi indumenti non possono essere considerati come dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi dell’art. 5 OPI.I DPI sono elmetti, retine per i capelli, occhiali, schermi, respiratori, protettori auricolari, calzature, guanti, indumenti, dispositivi di protezione contro le cadute e l’affogamento, mezzi protettivi cutanei, come anche, se necessario, capi di biancheria particolari (Art. 5 OPI).
  • Indumento di protezione è una sottocategoria dei DPI ai sensi dell’art. 5 OPI. Con questo termine s’intende l’abbigliamento che copre o sostituisce gli indumenti personali e che svolge la funzione di protezione contro uno o più pericoli (vedi complemento), ad es. abbigliamento contro le intemperie o il calore e pantaloni antitaglio.
Ergänzung: Regelwerke Schutzkleidung
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