Diritto all'indennità per cambiamento di occupazione in materia di prevenzione nel settore della medicina del lavoro
Art. 86 OPI
L'indennità per cambiamento di occupazione è una prestazione assicurativa atipica. Mentre la maggior parte delle prestazioni (cure mediche, indennità giornaliera, rendite, ecc.) hanno lo scopo di eliminare e mitigare le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali, l'indennità per cambiamento di occupazione serve a indennizzare il lavoratore, entro determinati limiti, per le conseguenze economiche negative derivate da misure di prevenzione degli infortuni o di prevenzione nel settore della medicina del lavoro (art. 84 cpv. 2 LAINF). Il regolamento, molto dettagliato, può essere semplificato nel modo seguente:
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gli aventi diritto sono, in linea di principio, i lavoratori esclusi in modo temporaneo o permanente dal loro lavoro o dichiarati idonei a svolgerlo solo a determinate condizioni (art. 86 cpv. 1 OPI, prefazione).
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normalmente si richiede che il lavoratore abbia esercitato il lavoro pericoloso per almeno 300 giorni nel corso dei due anni precedenti l'emanazione della decisione di inidoneità o di idoneità condizionata (art. 86 cpv. 1 lett. b OPI). Ciò permette di avere la certezza che il pericolo esisteva effettivamente nel momento in cui il lavoratore era assicurato. In più, la possibilità di guadagno del lavoratore deve rimanere seriamente compromessa.
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entro due anni, dopo che la decisione è passata in giudicato o è scaduto il diritto all'indennità giornaliera di transizione, il lavoratore deve presentare una domanda di indennità per cambiamento di occupazione. La domanda va indirizzata all'assicuratore del datore di lavoro per il quale egli lavorava al momento dell'emanazione della decisione (art. 86 cpv. 1 lett. c OPI).
L'assicurato è tenuto a compiere tutto quello che da lui si può ragionevolmente pretendere al fine di limitare il più possibile le conseguenze negative della decisione di inidoneità o di idoneità condizionata. Chi viola questo obbligo non ha il pieno diritto all'indennità per cambiamento di occupazione. Questa indennità viene negata o ridotta in modo temporaneo o permanente, secondo l'articolo 89 cpv. 2 dell'OPI in relazione all’art. 21 cpv. 1 e 4 LPGA, quando il lavoratore ha aggravato la sua situazione sul mercato del lavoro:
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non osservando le prescrizioni sulle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro
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non interrompendo l'attività vietata
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non rispettando una decisione di idoneità condizionata
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non ottemperando all'obbligo di limitare il danno (per es. ricerca di un posto di lavoro)