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Importo e durata dell'indennità per cambiamento di occupazione in materia di prevenzione nel settore della medicina del lavoro

Art. 87 OPI

L'indennità per cambiamento di occupazione ammonta all'80% della perdita di salario subita dal lavoratore sul mercato del lavoro a causa di una decisione di inidoneità o di idoneità a determinate condizioni (art. 87 cpv. 1 OPI). Per salario s’intende il guadagno che teoricamente si potrebbe ottenere senza una decisione. Come per l'indennità giornaliera transitoria (più info), anche in questo caso sussiste il divieto del sovrindennizzo (art. 69 LPGA). Se il beneficiario di una indennità per cambiamento di occupazione riceve un'indennità giornaliera oppure una rendita per i postumi di un infortunio o di una malattia professionale connessi all'attività oggetto della decisione, l'indennità per cambiamento di occupazione può essere computata, integralmente o parzialmente, in tali prestazioni (art. 87 , cpv. 2 OPI). Inoltre l'indennità viene ridotta quando concorre con quelle di altre assicurazioni sociali e supera così il guadagno di cui l'assicurato è presumibilmente privato (art. 89 cpv. 1 OPI).

La durata del diritto all'indennità per cambiamento di occupazione viene limitata dal suo proprio scopo: l'indennità deve essere accordata solo finché perdura la notevole compromissione delle possibilità di guadagno (più info). L'articolo 87 capoverso 3 dell'OPI prescrive inoltre una durata massima di 4 anni. Trascorso questo lasso di tempo l'indennità non deve più essere corrisposta anche se dovesse perdurare una notevole compromissione delle possibilità di guadagno del lavoratore. Una volta trascorsi i quattro anni non si può più far valere alcun diritto a una simile prestazione assicurativa, fermo restando i casi in cui fossero soddisfatte le premesse di una rendita. In questo caso devono, però, essere presenti le conseguenze di infortunio o di una malattia professionale (art. 18 e segg. LAINF).

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