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Controlli a esposizione cessata in materia di prevenzione nel settore della medicina del lavoro

Art. 74 OPI

I controlli a esposizione cessata vengono eseguiti per le persone che, nello svolgimento della loro precedente attività professionale, sono entrate in contatto con sostanze indicate dalla Suva. In questi casi si tratta soprattutto di sostanze che possono provocare il cancro.

Se il lavoratore è ancora alle dipendenze dell'azienda in cui a suo tempo era stato esposto all'attività pericolosa, il controllo viene disposto dall'azienda. La Suva incarica il datore di lavoro di far eseguire il controllo. Una volta avvenuto il controllo, la Suva informa il datore di lavoro e i lavoratori sulle disposizioni mediche da adottare e su quando avverrà il successivo controllo.

Se il lavoratore non è più alle dipendenze dell'azienda in cui vi era stata l'esposizione, il controllo successivo viene organizzato, di regola, direttamente tra lui e la Suva.

Per garantire un controllo regolare e senza interruzioni dei lavoratori che sono stati esposti a sostanze pericolose, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla Suva le dimissioni e i pensionamenti.

In linea di principio, il lavoratore viene indennizzato come per le visite d'entrata e di controllo (più info). Tuttavia la perdita di salario viene rimborsata solo se può essere dimostrata. Le spese relative al controllo vero e proprio - ossia gli onorari del medico e sle pese di laboratorio - vengono rimborsate direttamente dalla Suva al medico che ha visitato il lavoratore.

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