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Rifiuto del lavoratore di sottoporsi alle visite mediche

Art. 77 cpv. 2 OPI
Art. 21 cpv. 1 LPGA

Se il lavoratore non è disposto a sottoporsi alle necessarie visite mediche, il datore di lavoro non può impiegarlo nei reparti assoggettati alla prevenzione nel settore della medicina del lavoro.

Al lavoratore che non ha voluto sottoporsi alle necessarie visite mediche verranno ridotte in modo permanente o temporaneo o, in casi gravi, rifiutate le prestazioni assicurative (più info) (art. 77 cpv. 2 OPI in collegamento con l’art. 21 cpv. 1 LPGA):

  • quando contrae una malattia professionale legata alla visita rifiutata
  • quando subentra un peggioramento della malattia professionale legata alla visita rifiutata
  • quando subisce un infortunio a causa di un pericolo inerente alla sua persona (più info)
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