Prima di procedere, sia su iniziativa propria sia su richiesta esterna, l’organo delle assicurazioni sociali o d’esecuzioni esamina la propria competenza (art. 35 LPGA). Nel caso in cui non fosse competente, sussiste l’obbligo di trasmettere la richiesta o la memoria al servizio competente (art. 30 LPGA)