back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Principio dell'obbligo del segreto

Art. 33 LPGA
Art. 97 cpv. 10 LAINF

L’obbligo del segreto conformemente all’art. 33 LPGA concerne anche le persone coinvolte nella procedura di esecuzione per la tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in questioni connesse al controllo e alla sorveglianza nonché a segreti privati di cui sono giunti a conoscenza durante lo svolgimento del loro lavoro.

Se un lavoratore comunica dei fatti in via confidenziale ad un organo esecutivo o ad uno specialista della sicurezza sul lavoro, l’art. 97 cpv. 10 LAINF stabilisce in modo esplicito che la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.

Retourner au début