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Allegato 1 Pericoli particolari

Per l’obbligo di ricorso a specialisti fa stato il seguente elenco dei lavori che comportano pericoli particolari (l’allegato 1 non è uno strumento da utilizzare per un’individuazione sistematica dei pericoli e non descrive i lavori connessi con pericoli particolari ai sensi dell’art. 8 OPI).

Lavori esposti a pericoli di natura meccanica
Si tratta in particolare di lavori eseguiti su attrezzature in movimento, azionate meccanicamente, che presentano punti a rischio di schiacciamento, cesoiamento, urto, taglio, puntura, trascinamento o impigliamento nonché di lavori eseguiti con le attrezzatture di cui all’articolo 49 capoverso 2 OPI.

Lavori esposti a pericoli di caduta dall’alto
Si tratta in particolare di lavori eseguiti in corrispondenza di punti a rischio di caduta con un’altezza di caduta da 2 metri.

Lavori esposti a pericoli di natura elettrica
Si tratta di lavori eseguiti su prodotti, impianti e installazioni non protetti sotto tensione o in prossimità di questi. Fanno eccezione i prodotti, gli impianti e le installazioni elettrici con una tensione massima di esercizio pari a 50 V in corrente alternata o a 120 V in corrente continua, e con una corrente massima di esercizio pari a 2 A.

Lavori con sostanze nocive (chimiche / biologiche)
Questi lavori comprendono in particolare la manipolazione di sostanze di cui alla pubblicazione Suva 1903 «Valori limite sul posto di lavoro» (in tedesco e francese) o il rilascio di tali sostanze nei processi di lavoro che può comportare un’esposizione non consentita (inalazione, esposizione della pelle ecc.). Tra le sostanze nocive figurano anche gli agenti biologici e i microrganismi
dei gruppi 2, 3 e 4 di cui all’articolo 3 capoverso 2 dell’Ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM; RS
832.321
) nonché le polveri contaminate da agenti biologici.

Rientrano nella categoria di questi lavori anche quelli che comportano la manipolazione di sostanze e preparati classificati come tossici, sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o teratogeni secondo le frasi H (dall’inglese Hazard = pericolo) e/o contrassegnati con i simboli di pericolo indicati in basso.

Fanno eccezione i prodotti liberamente accessibili nel commercio al dettaglio.

Lavori esposti a pericoli di incendio e di esplosione
Si tratta in particolare di lavori con sostanze e preparati che possono causare incendi oppure determinare il rilascio di gas, vapori e polveri suscettibili di formare atmosfere esplosive pericolose. Vi rientrano anche i lavori con sostanze e preparati contrassegnati con i simboli di pericolo di seguito indicati.

Tali lavori comprendono lo stoccaggio di:
– liquidi infiammabili presenti in misura superiore a 100 litri;
– sostanze autoinfiammabili o comburenti;
– esplosivi

Lavori esposti a pericoli di natura termica
Si tratta in particolare di lavori svolti con attrezzature, sostanze o materiali che presentano supporti o superfici molto caldi o molto freddi.

Lavori esposti a sollecitazioni fisiche particolari
Si tratta in particolare di lavori che comportano:
– rumore pericoloso per l’udito a partire da un livello di esposizione giornaliero LEX pari a 85 dB(A);
– vibrazioni trasmesse a mani, braccia e corpo intero da utensili manuali vibranti e a percussione o dalla guida di veicoli sul terreno;
– radiazioni ionizzanti, sostanze radioattive o impianti per la produzione di radiazioni ionizzanti soggetti ad autorizzazione secondo l’Ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501);
– radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici, raggi ultravioletti, raggi infrarossi, luce visibile) prodotte da impianti trasmittenti, in prossimità di correnti ad alta tensione o correnti forti, e dall’impiego di laser delle classi 3B e 4;
– agenti fisici di cui alla pubblicazione Suva 1903 «Valori limite sul posto di lavoro».

Lavori esposti a sollecitazioni derivanti da condizioni ambientali particolari
Si tratta in particolare di lavori:
– menzionati nell’Ordinanza sui lavori di costruzione (RS 832.311.141);
– in spazi ristretti, in particolare pozzi, canalizzazioni, sili e cisterne;
– in zone di transito di veicoli o su binari ferroviari;
– in atmosfere povere di ossigeno, con tenore di ossigeno nell’aria < 18="" per="" cento="" in="">
– eseguiti da persone in ambienti a rischio di aggressione o violenza;
– con orari pesanti, come lavoro a turni, lavoro notturno;
– in ambienti con sovrappressione superiore a 0,1 bar;
– in posti di lavoro fissi con temperature superiori a 30 °C o inferiori a 0 °C dovute a motivi tecnici;
– in condizioni climatiche nocive.

Lavori esposti a sollecitazioni all’apparato locomotore
Si tratta in particolare di lavori che comportano posture forzate, movimenti sfavorevoli del corpo o attività ripetitive, oppure lavori che richiedono la movimentazione di carichi, come:
– lavori di durata relativamente lunga o lavori ripetitivi eseguiti in posizione piegata, ruotata, inclinata lateralmente, inginocchiata, accovacciata o sdraiata;
– lavori di durata relativamente lunga o lavori ripetitivi eseguiti sopra l’altezza delle spalle;
– movimentazione manuale di carichi pesanti o di carichi da spostare difrequente secondo la pubblicazione Suva 1903 «Valori limite sul posto di lavoro».

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