back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Valutazione del pericolo d'incendio

Art. 29 OPI

La valutazione del pericolo d'incendio compete alla polizia del fuoco (vedi complemento), la quale ha a disposizione la guida alle prescrizioni della polizia del fuoco dell’”Associazione istituti cantonali di assicurazione antincendio” (AICAA: vedi complemento).

Complemento: Norma di protezione antincendio, direttive antincendio
Retourner au début