Valutazione del pericolo d'incendio
Art. 29 OPI
La valutazione del pericolo d'incendio compete alla polizia del fuoco (vedi complemento), la quale ha a disposizione la guida alle prescrizioni della polizia del fuoco dell’”Associazione istituti cantonali di assicurazione antincendio” (AICAA: vedi complemento).