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Dernière modification: 12.07.2023
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Utilizzare attrezzature di lavoro che hanno subìto modifiche sostanziali

Art. 32a al. 4 OPI
Direttiva CFSL 6512 „Attrezzature di lavoro“, punto 5.4

Le macchine usate o in dotazione all’azienda spesso vengono modificate o adeguate per far fronte a nuovi processi di produzione. Se un’attrezzatura di lavoro (Più info) viene modificata o adeguata, bisogna sottoporla ad una valutazione del rischio. Tale valutazione serve a verificare se è garantito lo stesso grado di sicurezza oppure se si tratta di una modifica sostanziale.

Con modifica sostanziale si intende un mutamento delle prestazioni, un cambiamento di funzionamento o un uso diverso dell’attrezzatura di lavoro.

La procedura descritta qui di seguito indica se la modifica è sostanziale oppure no.

329A.7.i-Aenderungen

La verifica mira a individuare se la modifica comporta nuovi pericoli o se un rischio già presente risulta più elevato. Si possono delineare tre casistiche:

1. Non è comparso alcun nuovo pericolo oppure non è aumentato il rischio, quindi la sicurezza della macchina è invariata.
2. È comparso un nuovo pericolo oppure il rischio legato all’uso è maggiore; tuttavia, le misure di sicurezza adottate sono sufficienti e la macchina può essere considerata sicura come prima.
3. È comparso un nuovo pericolo oppure il rischio legato all’uso è maggiore; le misure finora adottate non sono più sufficienti.

Nel caso 1 e 2 non è necessario adottare ulteriori misure tecniche. Nel caso 3, se si è di fronte ad una modifica sostanziale ai sensi dell’art. 32a cpv. 4 OPI, è necessario indagare ulteriormente.

Nella prima fase della valutazione dei rischi bisogna individuare la gravità del possibile danno potenzialmente cagionato dal pericolo. In questo caso può trattarsi di un danno alle persone o alle cose. Sono possibili due scenari:

1. il possibile danno alle persone è reversibile oppure non si prevedono elevati danni materiali,
2. il possibile danno alle persone è irreversibile oppure si prevedono elevati danni materiali.

Nel primo caso la modifica non deve essere intesa come sostanziale ai sensi dell’art. 32a cpv. 4 OPI. Bisogna adottare adeguate misure (tecniche e/o organizzative) per riportare la macchina ad uno stato di sicurezza. Nel secondo caso si è di fronte ad una modifica sostanziale ai sensi dell’art. 32a cpv. 4 OPI. Devono essere adottate delle misure per la riduzione dei rischi come se si trattasse di una macchina appena acquistata; in altre parole, bisogna rispettare i requisiti di sicurezza e salute. È ovvio che si può ricorrere anche a norme già esistenti.

È raccomandabile far verificare l’adempimento delle norme da uno specialista della sicurezza sul lavoro (ingegnere della sicurezza secondo l’Ordinanza sulla qualifica) o da un ente di prova riconosciuto.

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