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pour la sécurité au travail CFST
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Natura e finalità delle altre misure coercitive

Art. 67 OPI

Si hanno a disposizione misure d'esecuzione indiretta e diretta. Le misure d'esecuzione indiretta possono essere imposte dall'organo esecutivo stesso, mentre per le misure d'esecuzione diretta esso deve far ricorso all'autorità cantonale competente in materia di coazione amministrativa (più info).

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