back to home Commission fédérale de coordination
pour la sécurité au travail CFST
back to home
DE FR IT
Dernière modification: 12.07.2023
DE FR IT

Copertura assicurativa all'estero

Art. 2 LAINF
Art. 4 , 5 OAINF

La copertura assicurativa degli infortuni professionali , delle malattie professionali e degli infortuni non professionali resta in vigore per due anni se un lavoratore lavora temporaneamente all'estero per conto del suo datore di lavoro svizzero. Su richiesta, l'assicurazione può essere prolungata complessivamente per sei anni (art. 2 LAINF / art. 4 OAINF). Nei paesi con i quali la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale valgono disposizioni particolari per quanto concerne la durata della copertura assicurativa.

Complément: Guide Suva de l'assurance contre les accidents
Retourner au début