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Sostituzione delle sostanze nocive

Art. 44 OPI

In linea di principio, sui posti di lavoro occorre sostituire le sostanze nocive con quelle innocue o, al limite, meno pericolose. Questo principio va applicato con maggior rigore per le sostanze di cui è comprovato il loro effetto cancerogeno sull'uomo. La sostituzione delle sostanze nocive è d'obbligo laddove il dispendio economico e tecnico risulta essere entro limiti ragionevolmente accettabili (cfr. anche l’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche (vedi complemento).

Complemento: Ordinanza DFI
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